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  • Dividendi di fonte estera: come sono tassati in Italia per le persone fisiche residenti?

    Dividendi di fonte estera: come sono tassati in Italia per le persone fisiche residenti?

    I dividendi percepiti da ocietà estere sono soggetti a tassazione sia nel paese d’origine sia in Italia. In questo articolo, analizziamo le regole fiscali applicabili ai dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti in Italia, considerando le convenzioni contro le doppie imposizioni e la normativa domestica.

    Qual è il principio generale di tassazione per i residenti in Italia?

    Le persone fisiche residenti in Italia sono soggette al principio della worldwide taxation, secondo cui devono dichiarare e tassare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, inclusi i dividendi di fonte estera, assoggettati, di regola, ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art.  27, c. 4, del DPR 600/73 . Tale modalità di tassazione viene meno per i dividendi che provengono da paesi a fiscalità privilegiata, dei quali parleremo in uno specifico articolo.

    Come sono tassati i dividendi esteri percepiti tramite intermediario residente?

    Se i dividendi esteri sono percepiti attraverso un intermediario finanziario residente in Italia (es. banca o fiduciaria), la ritenuta si applica sul cosiddetto “netto frontiera” , ovvero sul dividendo al netto delle ritenute subite nello Stato estero.. In questa casistica l’importo non deve essere dichiarato nel Modello Redditi.

    E se i dividendi esteri sono percepiti senza l’intervento di un intermediario residente?

    In assenza di un intermediario residente, ad esempio quando l’importo viene accreditato direttamente su un conto corrente estero, il contribuente deve dichiarare i dividendi nel quadro RM della dichiarazione dei redditi e versare un’imposta sostitutiva del 26% sull’importo lordo del dividendo percepito.. L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, che considera il dividendo lordo come base imponibile per l’imposta sostitutiva, ha sollevato diverse critiche in dottrina. In particolare, si evidenzia una potenziale violazione dell’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri.

    È possibile evitare la doppia imposizione sui dividendi esteri?

    Sì, grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con numerosi paesi, è possibile ridurre o eliminare la doppia tassazione. Tali convenzioni stabiliscono le aliquote massime di ritenuta alla fonte applicabili e le modalità per ottenere il credito d’imposta in Italia.

    Quando si ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero?

    Il credito d’imposta è riconosciuto solo se:

    • Il dividendo estero è stato tassato in Italia in modo ordinario, cioè concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • L’imposta estera è stata effettivamente pagata e non è rimborsabile.

    Ai sensi della normativa domestica, non è riconosciuto il credito d’imposta se il dividendo è stato tassato in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

    Come si calcola l’imposta italiana sui dividendi esteri?

    • Con intermediario residente: si applica la ritenuta del 26% sul “netto frontiera”.
    • Senza intermediario residente: si applica l’imposta sostitutiva del 26% sul valore lordo percepito.”.

    Giurisprudenza e precedenti

    La più recente giurisprudenzasta consolidando l’orientamento secondo cui, qualora in base alle convenzioni l’assoggettamento a imposizione in Italia con imposta sostitutiva avvenga obbligatoriamente, l’imposta estera si deve considerare detraibile, superando l’impossibilità di fruire del credito d’imposta in caso di reddito che non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF (Cass. 8.11.2024 n. 28801; Cass. 1.9.2022 n. 25698; C.G.T. I Siena 11.4.2024 n. 68/1/24; C.G.T. I Milano 19.7.2024 n. 3184/13/24).

    Alla luce di questo orientamento, il consiglio è quello di presentare un’istanza di rimborso dell’imposta estera, come avvenuto nei casi oggetto di sentenza, in attesa di eventuali modifiche normative che possano chiarire ulteriormente la disciplina in materia.

    Questo principio può essere esteso anche ai rapporti disciplinati da trattati simili a quello tra Italia e Stati Uniti, come ad esempio quelli stipulati con Francia, Regno Unito e Germania.

    Per il credito relativo alle imposte estere detratte dall’imposta sostitutiva sui dividendi, si rimanda allo specifico articolo.

    Esempio di Tassazione

    Un esempio pratico aiuta a comprendere meglio la disparità tra i regimi di tassazione. Consideriamo un dividendo lordo di 1.000.000 con una ritenuta estera del 15% (150.000):

    • Percezione diretta: L’imposta sostitutiva del 26% si applica sull’importo lordo, pari a 260.000, portando l’onere fiscale totale a 410.000 e il dividendo netto a 590.000.
    • Percezione tramite intermediario: La ritenuta si applica sul “netto frontiera” di 850.000, risultando in un’imposta di 221.000. L’onere complessivo è di 371.000, con un dividendo netto di 629.000.

    Conclusioni e Implicazioni Fiscali

    La disparità nei regimi di tassazione può comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti che percepiscono dividendi direttamente dall’estero. Inoltre, la possibilità di ottenere un rimborso per la differenza d’imposta rimane limitata, come evidenziato dalla giurisprudenza recente.

    In tale contesto, è essenziale valutare attentamente il regime fiscale applicabile e considerare l’assistenza di un consulente per ottimizzare la gestione delle imposte sui dividendi esteri.


  • Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Regime Fiscale Ordinario: Applicazione della Ritenuta al 26%

    I dividendi distribuiti da società italiane a soggetti non residenti, inclusi coloro che risiedono in paesi a fiscalità privilegiata, sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 26% sull’intero importo del dividendo, a condizione che la partecipazione non sia collegata a una stabile organizzazione situata in Italia.

    Rimborso Parziale della Ritenuta (11/26)

    L’articolo 27, comma 3, del DPR 600/73 prevede che i soggetti non residenti possano richiedere il rimborso di una parte della ritenuta applicata in Italia, fino a un massimo di 11/26. Per ottenere il rimborso, è necessario dimostrare, tramite una certificazione dell’ufficio fiscale estero competente, di aver pagato imposte definitive sugli stessi utili nel Paese di residenza.

    La richiesta di rimborso deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dall’applicazione della ritenuta.

    Come indicato nella Circolare Ministeriale 24 giugno 1998, n. 165/E, il contribuente non residente può scegliere il regime più vantaggioso tra il rimborso ordinario (11/26) e quello previsto da eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Le Convenzioni contro le doppie Imposizioni

    La normativa nazionale deve essere integrata con le regole previste dalle Convenzioni contro la doppia imposizione, basate sul modello OCSE.

    Queste Convenzioni, nella maggior parte dei casi, prevedono:

    • Il diritto dello Stato in cui ha sede la società che distribuisce i dividendi (Italia) di applicare una ritenuta fiscale, generalmente pari al 15%.
    • Un’aliquota ulteriormente ridotta (fino al 5%) per dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

    Nel caso di soci persone fisiche non residenti, la ritenuta applicata in uscita è generalmente pari al 15%.

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta all’interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, ha chiarito che una partnership estera (ad esempio britannica) non può beneficiare direttamente delle agevolazioni previste dalla Convenzione con l’Italia. Tuttavia, i partner della partnership possono accedere ai benefici convenzionali per la loro quota di reddito, a condizione che:

    • Siano soggetti a imposizione nel proprio Paese di residenza.
    • Siano i beneficiari effettivi dei dividendi.

    Come Richiedere l’Applicazione delle Convenzioni o il Rimborso

    Per beneficiare di un’aliquota ridotta prevista da una Convenzione contro la doppia imposizione, oppure per richiedere il rimborso delle ritenute eccedenti, il socio non residente deve agire preventivamente.

    La richiesta si effettua utilizzando il modello A (approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 84404 del 10 luglio 2013), che deve includere:

    • L’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero.
    • La certificazione dell’autorità fiscale estera relativa alla residenza del beneficiario.

    Il modello deve essere inviato:

    • Al sostituto d’imposta italiano, per ottenere l’applicazione diretta dell’aliquota ridotta.
    • Al Centro Operativo di Pescara, per il rimborso delle ritenute eccedenti già versate.

    Per i residenti in Italia, l’attestato di residenza fiscale italiana viene rilasciato dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con lo stesso provvedimento.

    Conclusioni

    La tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti richiede un’attenta gestione della normativa nazionale e delle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali. Presentare in modo tempestivo e completo la documentazione necessaria consente di beneficiare delle aliquote ridotte e di evitare la doppia imposizione sui redditi percepiti.

    Per i dividendi di fonte estera, si rimanda allo specifico articolo.