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  • Regime impatriati 2024: come funziona e chi può accedere alla nuova agevolazione fiscale

    Regime impatriati 2024: come funziona e chi può accedere alla nuova agevolazione fiscale

    Il nuovo regime degli impatriati (detto anche impropriamente “rientro dei cervelli”) è stato introdotto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, sostituendo il precedente regime dell’art. 16 del DLgs. 147/2015. Prevede una riduzione del 50% della base imponibile per i redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, a condizione che siano rispettati determinati requisiti.

    Quali sono i requisiti per accedere al regime?

    Per poter beneficiare dell’agevolazione, il lavoratore deve:

    • Non essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
    • Il requisito si estende a sei anni se il lavoratore rientra in Italia alle dipendenze della stessa società o di una società del medesimo gruppo presso cui lavorava all’estero
    • Diventano sette anni se il lavoratore rientra in Italia alle dipendenze della stessa società o di una società del medesimo gruppo presso cui lavorava all’estero e, prima del trasferimento all’estero, aveva già prestato attività lavorativa nel nostro paese alle dipendenze di quella società o di una filiale di quel gruppo;
    • Prestare l’attività lavorativa in Italia per almeno 183 o 184 giorni nell’anno (maggior parte del periodo d’imposta);
    • Possedere elevata qualificazione o specializzazione;
    • Impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.

    Qual è l’agevolazione fiscale prevista?

    Il regime consente una riduzione del 50% della base imponibile IRPEF, fino a un tetto massimo di 600.000 euro di redditi agevolabili.

    La riduzione della base imponibile è incrementata al 60% in caso di presenza di figli minori.

    Si applica dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi successivi. Non è prevista alcuna proroga o estensione oltre i 5 anni complessivi.

    Quali redditi beneficiano dell’agevolazione?

    Rientrano nell’agevolazione:

    • Redditi da lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
    • Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
    • Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (art. 53, co. 1 del TUIR).

    Se rientrano nelle categorie sopra indicate, anche i redditi di fonte estera, se prodotti in Italia – ad esempio tramite smart working – possono beneficiare del regime degli impatriati).

    È compatibile con altri regimi fiscali agevolati?

    Secondo la circolare n. 17/2017 dell’Agenzia delle Entrate, non si poteva cumulare nello stesso anno il precedente regime degli impatriati e quello dei neo domiciliati (art. 24-bis TUIR). Tuttavia, era  possibile fruire dell’uno in alcune annualità e dell’altro in anni diversi, se rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi.

    Il nuovo regime per i lavoratori impatriati, invece, è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Pertanto, nello stesso periodo d’imposta, è possibile fruire contemporaneamente di diversi regimi agevolativi, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

    Ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo può applicare l’articolo 44 del Dl 78/2010 ai redditi derivanti dall’attività di ricerca e l’articolo 5 del Dlgs 209/2023 al reddito di lavoro autonomo (risposta n. 16/2025).

    Come chiarito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, questa risposta può essere estesa anche al regime dei neo residenti.

    È retroattiva l’applicazione del cumulo?

    Chi è rientrato in Italia nel 2024 e ha applicato una sola agevolazione potrebbe, sulla base dell’orientamento dell’Agenzia, applicare l’altra nel modello REDDITI PF 2025, se sono soddisfatti tutti i requisiti normativi.