Tag: fiscalità criptovalute

  • Criptovalute: territorialità, tassazione e monitoraggio fiscale

    Criptovalute: territorialità, tassazione e monitoraggio fiscale

    Il presente contributo fornisce un supporto per identificare la territorialità delle criptovalute ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e del monitoraggio fiscale.

    Come si determina se una criptovaluta è detenuta in Italia o all’estero?

    A rispondere a questa domanda sono l’interpello n. 397/2022 e la circolare 30/2023, in base ai quali le criptovalute sono considerate:

    • Di fonte italiana:
      • Se detenute presso intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia;
      • Se le schiavi di accesso sono gestite da intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia;
      • se archiviate su supporti (es. USB) situati in Italia.
    • Di fonte estera:
      • Se detenute tramite intermediari esteri;
      • Se le chiavi sono archiviate su supporti fisici localizzati all’estero.

    In assenza di prova contraria, si presume che le cripto-attività siano localizzate in Italia se il contribuente è residente fiscalmente in Italia.

    Come vengono tassate le plusvalenze da criptovalute?

    Se detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia, in base all’art. 67, co. 1, lett. c-sexies) del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività sono assoggettate a:

    • Imposta sostitutiva del 26% (art. 5, co. 2, DLgs. 461/1997)
    • A partire dal 2026, l’aliquota sarà elevata al 33%

    Il principio si applica a prescindere dalla fonte (italiana o estera), secondo il criterio della worldwide taxation per i soggetti residenti.

    Le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW?

    Sì. Dal 1° gennaio 2023, la Legge 197/2022 ha modificato l’art. 4 del DL 167/1990, prevedendo l’obbligo esplicito di indicazione nel quadro RW per:

    • Possessori diretti delle cripto-attività
    • Titolari effettivi, secondo le definizioni della normativa antiriciclaggio

    Quali regole si applicano per la compilazione del quadro RW?

    A partire dal 2023 le cripto-attività vanno indicate indipendentemente dalla modalità di custodia (wallet, exchange, chiavetta) o dalla localizzazione. Va compilato un rigo per ogni wallet o piattaforma.

     E’ possibile non indicare le cripto-attività:

    • smarrite o soggette a furto dimostrabile (attraverso denuncia all’autorità competente),
    • o token bloccati su piattaforme fallite (es. exchange non più accessibili).

    Quando si è esonerati dalla compilazione del quadro RW?

    Non è obbligatorio indicare le cripto-attività nel quadro RW se:

    • Sono affidate a intermediari italiani;
    • Sono oggetto di contratto di gestione o amministrazione con intermediari residenti;
    • I redditi sono già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte di questi soggetti.

    Eccezioni:

    • Le attività di staking accreditate da società italiane sono soggette a ritenuta del 26%
    • Se non tassate alla fonte, anche i wallet custodial devono essere indicati nel quadro RW

    Qual è il regime sanzionatorio per le omissioni RW?

    • Sanzione ordinaria: 3%–15% dell’importo non dichiarato
    • In caso di detenzione in paradisi fiscali: sanzione raddoppiata (6%–30%)
    • Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione fissa di 258 euro
    • Nessun raddoppio delle sanzoni se le attività estere non sono detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato

    Cosa succede per i soggetti non residenti?

    Ai sensi della normativa domestica, le plusvalenze realizzate da non residenti sono tassabili in Italia se le cripto-attività sono considerate di fonte italiana (come da principi di territorialità espressi dall’interpello e dalla circolare citati).

    Tuttavia, questa disposizione va coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Pur se non espressamente specificato, si ritiene che le plusvalenze da cripto-attività rientrino tra i redditi disciplinati dall’art. 13 paragrafo 5 del modello OCSE, quindi tassate nel solo Stato di residenza del cedente; se così è, il non residente avrebbe titolo a non subire l’imposizione italiana, o a richiedere il rimborso, ove l’imposta sia stata prelevata.