Lavoro dipendente svolto all’estero: quando è tassato in Italia?

Lavoro dipendente svolto allestero: quando è tassato in Italia?

Lavorare all’estero non significa automaticamente essere esenti da obblighi fiscali in Italia. In questo articolo chiariremo in quali casi il reddito da lavoro dipendente prodotto allestero è tassabile in Italia, in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni e alla normativa domestica,

Chi è residente in Italia ma lavora allestero deve pagare le tasse in Italia?

Sì. Il principio della worldwide taxation, di cui all’art. 3 del TUIR, impone ai residenti fiscali italiani di dichiarare e tassare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, compresi quelli derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti residenti in Italia, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia si rifanno, salvo poche eccezioni, alla disciplina contenuta nell’art. 15 del modello OCSE.

Quali sono i redditi da lavoro dipendente?

L’art. 15 del modello OCSE non fornisce una definizione dei redditi di lavoro dipendente; è quindi necessario fare rifermento alle singole legislazioni interne degli Stati contraenti (per l’Italia, gli artt. 49, 50, 51 e 52 del TUIR, in materia di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, seguono i principi dell’art. 15 del modello OCSE e quindi sono considerati redditi da lavoro dipendente, anche:

  • il TFR, salvo che le Convenzioni lo disciplinino in modo espresso (es. Convenzione Italia – Stati Uniti, che lo assimila alle pensioni);
  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • le prestazioni erogate dai fondi pensione aziendali;
  • le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
  • le somme corrisposte per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • le somme corrisposte in esito ad una conciliazione giudiziale per mancata stipula del contratto di lavoro;
  • i bonus corrisposti per l’attività lavorativa.

Quando il reddito da lavoro svolto all’estero è tassato anche nello Stato della fonte?

L’art. 15 paragrafo 1 del modello OCSE stabilisce la regola generale in base alla quale:

  • la tassazione avviene nello Stato nel quale è effettivamente svolta l’attività di lavoro dipendente;
  • tuttavia, se l’attività è svolta in uno Stato diverso da quello di residenza, si verifica un fenomeno di tassazione concorrente nei due Stati.

Quando il reddito da lavoro svolto all’estero è tassato solamente in Italia?

In deroga a quanto appena illustrato, il paragrafo 2 dell’art. 15 del modello OCSE prevede, a determinate condizioni, l’esenzione da tassazione nello Stato dove è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore.

La tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • il beneficiario soggiorni nello Stato in cui esercita l’attività di lavoro dipendente per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, che inizi o che termini nell’anno fiscale considerato;
  • le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l’attività di lavoro dipendente;
  • l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l’attività.

Come sono calcolati i giorni di lavoro prestato all’estero?

In base alla C.M. 17.8.96 n. 201/E, i giorni di presenza fisica all’estero includono il giorno di arrivo e quello di partenza, i week end e i giorni festivi se trascorsi all’estero, i congedi di malattia. Il calcolo deve essere realizzato nel corso di un periodo di 12 mesi che inizi o che termini nel periodo d’imposta.

Cosa succede se il reddito da lavoro estero è tassato anche in Italia?

In caso di doppia imposizione, il contribuente può beneficiare del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza dell’imposta italiana corrispondente, secondo le regole previste dall’art. 165 del TUIR.

Se nello stato estero sono state prelevate imposte in presenza di una Convenzione che, invece, prevede la tassazione esclusiva in Italia, le medesime non possono essere recuperate con il meccanismo dell’art. 165 del TUIR e devono, quindi, essere richieste a rimborso allo Stato estero.

Il reddito da lavoro allestero va dichiarato in Italia?

Sì. Anche se il reddito è stato già tassato allestero, deve comunque essere dichiarato in Italia. Va indicato nel modello Redditi e, in presenza di attività patrimoniali o finanziarie estere, va compilato anche il quadro RW per il monitoraggio fiscale.

Circa le modalità di tassazione e dichiarazione si rimanda allo specifico contenuto.


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