Donazioni di denaro dall’estero: quando sono tassabili in Italia?

donazione estero

Le donazioni di denaro provenienti dall’estero a favore di soggetti residenti in Italia sollevano diverse questioni di natura fiscale, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni prevista dal D.Lgs. 346/90.

Non è infrequente il caso di famiglie i cui membri risiedono in Paesi diversi, in tali situazioni è necessario valutare le conseguenze derivanti dall’effettuazione di donazioni cross-border.

La disciplina fiscale italiana si fonda sul principio della territorialità, che stabilisce l’imponibilità in base alla residenza del donante e al luogo in cui si trovano i beni oggetto di trasferimento.

Come si applica il principio di territorialità alle donazioni?

L’art. 2 del D.Lgs. 346/90 disciplina la territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo due ipotesi principali:

  • Donante residente in Italia: l’imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovano;
  • Donante non residente: l’imposta si applica solo ai beni esistenti nel territorio dello Stato.

Le donazioni di denaro da conti esteri sono tassabili in Italia?

No, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 310/2019, se il denaro si trova su un conto estero al momento della donazione, non si considera “esistente” in Italia, e quindi non sussiste il presupposto territoriale per applicare l’imposta.

A conferma di questo principio si richiamano anche le pronunce della Corte di Cassazione::

  • Cass. 24 marzo 2021 n. 8175: il denaro donato tramite bonifico da un conto estero non è rilevante ai fini dell’imposta di donazione poiché si considera esistente fuori dal territorio italiano;
  • Cass. 30 marzo 2021 n. 8720: ribadisce l’irrilevanza fiscale della donazione di somme di denaro provenienti da conti esteri, in linea con i principi di territorialità sanciti dal D.Lgs. 346/90;
  • Cass. 12 aprile 2023 n. 9780: conferma che il criterio determinante per l’applicabilità dell’imposta è il luogo in cui è detenuto il denaro prima del trasferimento.

Un esempio concreto

La risposta all’interpello n. 7/2024 si riferisce al caso di una donazione effettuata da una cittadina svizzera a favore di un residente italiano per l’acquisto di un immobile in Italia. Nonostante il trasferimento avvenga a beneficio di un soggetto residente e il denaro venga utilizzato in Italia, l’irrilevanza fiscale è confermata dall’assenza del presupposto territoriale.

Il beneficiario italiano deve indicare qualcosa nel quadro RW?

Sì. Anche in assenza di imposizione, il beneficiario residente in Italia deve dichiarare:

  • l’esistenza del conto estero e le sue giacenze nel quadro RW, come previsto dal DL 167/1990;
  • i trasferimenti superiori a 5.000 €, che sono comunque segnalati dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate (art. 1, co. 1, DL 167/90).

È necessario formalizzare la donazione dall’estero?

Sì, è fortemente raccomandato predisporre un atto scritto, anche se non richiesto dalla normativa estera. L’assenza di formalizzazione può:

  • generare dubbi sulla natura della somma;
  • esporre il beneficiario a controlli antiriciclaggio da parte delle banche italiane.

In caso di donazioni non formalizzate, è possibile procedere successivamente alla redazione di un atto notarile di ricognizione della liberalità, al fine di fornire adeguata documentazione a supporto della natura gratuita del trasferimento.

Quando possono verificarsi casi di doppia imposizione?

Qualora il donante abbia doppia residenza, risulta complesso invocare un rimedio convenzionale per risolvere il conflitto. Tra le sole sette convenzioni sottoscritte dall’Italia in materia di imposta sulle successioni, solo quella con la Francia si estende anche alle donazioni.

Anche qualora non vi fossero incertezze sulla residenza fiscale italiana del donante, ma il beneficiario fosse considerato non residente, è essenziale esaminare la normativa fiscale vigente nello Stato estero coinvolto.

In alcuni Paesi, infatti, una donazione può essere soggetta a imposizione fiscale anche se riguarda beni situati all’estero, qualora il beneficiario sia residente.

Questo è, ad esempio, il caso della Francia e della Germania.

Di conseguenza, una donazione diretta di denaro a favore di un soggetto non residente può essere rilevante sia in Italia (in virtù della residenza del donante, con il donatario non residente come soggetto obbligato) sia nel Paese di residenza del beneficiario.

In tali circostanze, eventuali situazioni di doppia imposizione fiscale dovrebbero essere risolte principalmente attraverso le disposizioni previste dalle normative tributarie nazionali di ciascun Paese.

Quali cautele adottare per le donazioni cross-border?

L’attuale interpretazione normativa, corroborata dalla giurisprudenza di legittimità e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, esclude l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di denaro effettuati da conti esteri a favore di soggetti residenti in Italia, se il donante è non residente. Tuttavia, resta fondamentale procedere con attenzione, adottando le necessarie cautele documentali e monitorando gli obblighi fiscali connessi al trasferimento di fondi dall’estero. In attesa di eventuali interventi legislativi in materia, è consigliabile una verifica preliminare degli effetti fiscali di qualsiasi trasferimento inter vivos a titolo gratuito che coinvolga elementi di internazionalità.

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