Lavoro dipendente svolto all’estero: quando è tassato in Italia?

Nel presente contributo analizziamo quando i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero sono tassati in Italia.

In un contributo separato, analizziamo, invece, le modalità di tassazione dei medesimi redditi.

Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione in Italia su base worldwide. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti residenti in Italia, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia si rifanno, salvo poche eccezioni, alla disciplina contenuta nell’art. 15 del modello OCSE.

Quest’ultimo non fornisce, invece, una definizione dei redditi di lavoro dipendente; è quindi necessario fare rifermento alle singole legislazioni interne degli Stati contraenti (per l’Italia, gli artt. 49, 50, 51 e 52 del TUIR, in materia di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, seguono i principi dell’art. 15 del modello OCSE e quindi sono considerati redditi da lavoro dipendente, anche:

  • il TFR, salvo che le Convenzioni lo disciplinino in modo espresso (es. Convenzione Italia – Stati Uniti, che lo assimila alle pensioni);
  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • le prestazioni erogate dai fondi pensione aziendali;
  • le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
  • le somme corrisposte per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • le somme corrisposte in esito ad una conciliazione giudiziale per mancata stipula del contratto di lavoro;
  • i bonus corrisposti per l’attività lavorativa.

Tassazione concorrente nello Stato della fonte e nello Stato di residenza

L’art. 15 paragrafo 1 del modello OCSE stabilisce la regola generale in base alla quale:

  • la tassazione avviene nello Stato nel quale è effettivamente svolta l’attività di lavoro dipendente;
  • tuttavia, se l’attività è svolta in uno Stato diverso da quello di residenza, si verifica un fenomeno di tassazione concorrente nei due Stati.

In questi casi, l’imposta pagata all’estero è detratta da quella italiana secondo le regole previste dall’art. 165 del TUIR.

Tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore

In deroga a quanto appena illustrato, il paragrafo 2 dell’art. 15 del modello OCSE prevede, a determinate condizioni, l’esenzione da tassazione nello Stato dove è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore.

La tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • il beneficiario soggiorni nello Stato in cui esercita l’attività di lavoro dipendente per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, che inizi o che termini nell’anno fiscale considerato;
  • le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l’attività di lavoro dipendente;
  • l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l’attività.

In base alla C.M. 17.8.96 n. 201/E, i giorni di presenza fisica all’estero includono il giorno di arrivo e quello di partenza, i week end e i giorni festivi se trascorsi all’estero, i congedi di malattia. Il calcolo deve essere realizzato nel corso di un periodo di 12 mesi che inizi o che termini nel periodo d’imposta. 

Se nello stato estero sono state prelevate imposte in presenza di una Convenzione che, invece, prevede la tassazione esclusiva in Italia, le medesime non possono essere recuperate con il meccanismo dell’art. 165 del TUIR e devono, quindi, essere richieste a rimborso allo Stato estero.

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