Dividendi da paradisi fiscali percepiti da persone fisiche: come vengono tassati in Italia?

L’articolo chiarisce il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori residenti in Italia, provenienti da società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, con riferimento agli articoli 47 e 89 del TUIR, al DPR 600/73 e ad altri rilevanti provvedimenti.

Come sono tassati i dividendi da società estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata?

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, e dell’art. 89, comma 3, del TUIR, i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, provenienti da società situate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sono integralmente imponibili ai fini IRPEF, a prescindere dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata).

Quando si considera che i dividendi provengano da una giurisdizione a fiscalità privilegiata?

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 35/2016, la provenienza da paesi con regimi fiscali privilegiati è applicabile:

  • per le partecipazioni dirette in imprese situate in paesi con un regime fiscale privilegiato, anche se la quota di partecipazione non garantisce il controllo;
  • per le partecipazioni indirette in imprese situate in paesi con regimi fiscali privilegiati, a condizione che siano detenute, anche in misura minoritaria, da società controllate dalla società residente in Italia.

Quando un regime fiscale è considerato “privilegiato”?

Secondo l’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, i regimi fiscali esteri sono considerati privilegiati quando:

  • per partecipazioni di controllo (così come definito dall’art. 167, comma 2 del TUIR), il livello di tassazione effettiva è inferiore del 50% a quello italiano;
  • per partecipazioni non di controllo, vale lo stesso criterio ma riferito alla tassazione nominale.

In quest’ultimo caso, vanno considerati anche i regimi speciali (free zones, microimprese, ruling, agevolazioni temporanee).

Quali sono tipicamente i paesi a fiscalità privilegiata?

Esempi tipici di giurisdizione da cui possono provenire dividendi di questo tipo sono gli Emirati Arabi, Hong Kong, la Bulgaria, Panama, ma il calcolo deve essere realizzato ogni qualvolta il dividendo sia proveniente da una giurisdizione extra UE o extra SEE.

I Paesi UE e SEE sono considerati a fiscalità privilegiata?

No. A differenza di quanto avviene per il regime delle CFC, anche se offrono regimi fiscali favorevoli (es. la “two tier structure” a Malta), non sono mai considerati paradisi fiscali ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.

E se la società estera è quotata?

In questo caso, i dividendi sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero ammontare percepito, come previsto dall’art. 27, comma 4, lett. b, secondo periodo, del DPR 600/1973.

Quando si può disapplicare la disciplina della tassazione integrale?

Secondo l’art. 47-bis, comma 2, del TUIR, si può disapplicare il regime di tassazione integrale  in due casi:

  • se l’entità estera svolge un’attività economica effettiva (personale, mezzi, locali);
  • se si dimostra che la partecipazione non ha avuto l’effetto di localizzare redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

Ci sono eccezioni automatiche alla tassazione integrale?

Sì. I dividendi non sono interamente tassati se:

  • sono già stati imputati al socio ai sensi dell’art. 167 del TUIR (CFC);
  • è stata presentata un’istanza di interpello con la quale il contribuente dimostra l’assenza di localizzazione artificiosa dei redditi in territori a fiscalità privilegiata (art. 47-bis, comma 2, lett. b).

Come si ottiene la disapplicazione della tassazione integrale?

Ci sono due modalità:

  • Interpello preventivo: da presentare prima della dichiarazione dei redditi;
  • Controllo successivo: indicazione obbligatoria nel modello Redditi PF, rigo RL1, con codice specifico a seconda della motivazione.

È ammesso il credito per le imposte estere?

Sì. Secondo l’art. 165 del TUIR e la Risoluzione 147/E/2007, il credito d’imposta è ammesso anche per dividendi da paradisi fiscali, senza restrizioni legate al livello di tassazione del Paese estero o alla presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Che cos’è il credito d’imposta indiretto?

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del TUIR, il contribuente può richiedere il credito d’imposta indiretto per le imposte pagate dalla società estera, a condizione che dimostri l’effettività dell’attività d’impresa, come richiesto dall’art. 47-bis, comma 2, lett. a.

Conclusioni

La tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali è severa, ma sono previste esimenti e strumenti di tutela. È cruciale gestire correttamente la documentazione e gli interpelli, per evitare la doppia imposizione e sfruttare i crediti spettanti.

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